Il quesito (del COA di Bergamo) riguarda l’immediata esecutività o meno delle sanzioni disciplinari.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“L’art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 dispone che il ricorso al C.N.F. ha effetto sospensivo, mentre, in base all’art. 56, RDL cit., il ricorso alla Cassazione non ha effetto sospensivo.

Ne deriva che le sanzioni disciplinari hanno immediata esecutività con la pubblicazione della decisione del C.N.F.. Va, peraltro, precisato che l’esecuzione ha effetto dal momento della notifica all’interessato.

Le decisioni dei C.O.A. che comminano sanzioni disciplinari hanno effetto esecutivo decorso il termine di venti giorni dalla notificazione di cui all’art. 50 R.D.L. citato, ove non sia stata proposta impugnazione.

Si segnala che l’argomento è già stato affrontato e chiarito dalla Circolare di questo Consiglio n. 26-B/2003 del 22/07/2003, allegata per completezza”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 marzo 2006, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 22 Marzo 2006
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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