Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
“Si ribadisce la giurisprudenza di Questo Consiglio, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’Ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 30 maggio 1997 e par. 30 gennaio 1998, n. 13, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1998-2000), a cura di V. Panuccio, Milano 2001, p. 11).
Ciò premesso, se, come nel caso di specie, non risulta essere stato adottato un apposito regolamento in sede locale, alla luce delle disposizioni generali in materia (D. lgsl. lgt. 23 novembre 1944, n. 382), si ritiene che il voto debba essere espresso con l’indicazione del nome del candidato (art. 2, comma 1, D. lgsl. lgt. cit.), che la scheda debba recare un numero di nomi corrispondente ai candidati da eleggere (15 nel caso di specie), e che dunque non sia possibile esprimere il voto con un generico richiamo ad uno slogan o ad altra locuzione che identifichi la lista. Ne consegue come non sia ammissibile ritenere che un voto espresso nel modo indicato possa essere ritenuto reso anche a favore di candidati non espressamente menzionati nella scheda di votazione.”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 102 del 14 Dicembre 2005- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
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