La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La Commissione ritiene di confermare la propria cospicua e costante giurisprudenza sul punto (v., da ultimo, i pareri 27 aprile 2005, nn. 15 e 18), ribadendo che non è possibile dare una lettura estensiva dell’art. 30 del R.D.L. 1578/1933, il quale prevede talune categorie di soggetti ammessi all’iscrizione di diritto nell’albo.
Si tratta, senza dubbio, di una fattispecie eccezionale, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica, a fronte delle disposizioni generali che disciplinano l’accesso all’Albo.
Palesemente insussistente è, pertanto, la pretesa di chi faccia domanda di iscrizione all’albo sulla base di una equiparazione di proprie qualifiche a quelle tassativamente elencate dalla legge professionale.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 101 del 14 Dicembre 2005- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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