La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La Commissione ritiene, sul punto, di confermare quanto già affermato nel recente parere 27 aprile 2005, n. 37, ossia che l’avvocato che subisce una sanzione a carattere interdittivo dell’esercizio professionale è sottratto all’esercizio del potere disciplinare dell’Ordine, che è espressione della supremazia speciale dell’Ente sulla comunità degli iscritti quale essa è al momento in cui detto potere si manifesta.
Pertanto l’esercizio della potestà disciplinare, sia istruttoria che sanzionatoria, consegue sempre alla presenza del soggetto incolpato tra gli iscritti all’albo, posto che questa è la indefettibile condizione per affermare la giurisdizione del Consiglio sul soggetto.
Ove, tuttavia, al momento della cancellazione, risultino esservi procedimenti disciplinari aperti a carico dell’iscritto o consistenti elementi che avrebbero portato il Consiglio ad aprire un procedimento disciplinare ulteriore, essi possono essere senz’altro valutati in una fase successiva, ove il cancellato faccia istanza di re-iscrizione ai sensi dell’art. 47 del RDL 1578/1933.
In questo caso, infatti, il Consiglio dovrà valutare, per procedere alla nuova iscrizione, se il richiedente sia di «condotta specchiatissima ed illibata»: l’avere scontato il periodo minimo di cancellazione non esclude affatto che il Consiglio valuti tutte le altre circostanze del caso, essendo quella dell’art. 47 una valutazione della domanda dell’istante effettuata ex novo e non un atto dovuto, ed essendo esplicitamente affermata l’applicabilità del procedimento previsto per la prima iscrizione all’albo di cui all’art. 24”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 14 dicembre 2005, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 97 del 14 Dicembre 2005- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera (quesito)
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