Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Bologna) trasmette l’estratto di un proprio verbale, recante una delibera con la quale ha negato il rilascio di un certificato di compiuta pratica ad una praticante (della quale sono indicate le generalità), la quale lo aveva richiesto decorsi tre semestri di pratica tradizionale, uniti alla frequenza per un anno dell’Istituto di applicazione forense.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali i quali siano anche solo in ipotesi impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.

Tuttavia la questione è stata oggetto di diversi recenti pronunciamenti e può quindi essere di utilità farne richiamo in questa sede.

La Commissione ha costantemente ritenuto che, nonostante alcuni difformi pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa, la normativa in tema di scuole di specializzazione per le professioni legali non autorizzi in alcun caso all’ammissione all’esame di abilitazione a fronte di un periodo di esperienza post lauream inferiore ai due anni.

In questo senso si era orientata la circolare 30-B/2003 del 24 ottobre 2003, e questo è l’orientamento confermato da recenti pareri della Commissione (cfr. par. 27 aprile 2005, n. 27, ed ivi diffuse argomentazioni).

Deve, inoltre, ricordarsi che il caso degli istituti di cui all’art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, di cui qui si tratta, differisce da quello delle scuole di specializzazione per le professioni legali, le quali hanno durata biennale e rilasciano un diploma il cui valore rispetto alla pratica professionale è definito dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002). Infatti, nel caso delle scuole di specializzazione la normativa vigente consente la sostituzione completa di un anno di pratica, mentre con la frequenza degli istituti di applicazione forense è possibile ottenere solo l’esenzione dalla frequenza dello studio del dominus, senza che ciò possa derogare alla durata complessiva dell’iscrizione nel registro dei praticanti né dalla partecipazione alle udienze.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 96 del 14 Dicembre 2005
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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