Il quesito (del COA di Asti) verte sulla compatibilità tra la pratica legale e l’attività di borsista part-time svolta presso un ente locale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Ancorché dal punto di vista normativo e fiscale le borse di collaborazione part-time siano disciplinate in senso differente rispetto al lavoro dipendente di tipo tradizionale, tuttavia conservano nella generalità dei casi, alcune caratteristiche proprie di quest’ultimo, e segnatamente l’obbligo di prestazione di opera dietro retribuzione periodica, la subordinazione gerarchica, il vincolo all’espletamento di un numero prefissato di ore di lavoro.

In questo senso nulla osta al contemporaneo svolgimento della pratica legale, purché il praticante sia in grado di adempiere ai doveri a lui imposti dalle norme di legge e dalla regolamentazione della pratica deliberata in sede locale.

Ciò che invece non può considerarsi compatibile è l’esercizio del patrocinio di fronte all’autorità giudiziaria, di cui all’art. 8, secondo comma, R.D.L. 1578/1933.

Infatti, per risalente e costante giurisprudenza di questa Commissione, l’abilitazione al patrocinio «consente, anche se per un tempo limitato ed  in un ambito ridotto, di esercitare la professione forense: alla stessa devono, quindi, applicarsi tutti i limiti previsti dall’ordinamento forense in tema di incompatibilità» (così par. 30/1995, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1994-1997), Milano 1998, p. 27; cfr. altresì pareri nn. 149/1997 e 121/2000).”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 90 del 14 Dicembre 2005
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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