La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La Commissione ritiene di ribadire quanto già sostenuto nella circolare del C.N.F. n. 11-C/2005 e confermato nella propria giurisprudenza (v. parere 27 aprile 2005, n. 43), ossia che il termine annuale per la revisione dell’elenco dei professionisti abilitati alla difesa a spese dello Stato è di carattere ordinatorio, cosicché alla richiesta di iscrizione si potrà dar corso in ogni momento dell’anno.
Una volta perfezionata l’iscrizione essa ha piena e completa efficacia, di talché l’avvocato potrà legittimamente assumere la difesa di soggetti ammessi (o da ammettersi) al patrocinio a spese dello Stato.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 novembre 2005, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 87 del 22 Novembre 2005- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera (quesito)
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