Il quesito (del COA Gorizia) è articolato in 9 punti, riguardanti
1) la sussistenza di “condotta specchiatissima ed illibata” in capo a colui che richiede coscientemente di essere ammesso a sostenere gli esami di Stato presso la Corte d’Appello incompetente per territorio, e/o interrompa la pratica e svolga un semestre integrativo al fine di affrontare l’esame presso altro distretto;
2) se possa ritenersi deontologicamente rilevante l’iscrizione nell’albo di un Ordine presso il quale non si svolge l’attività principale e l’avvio di uno studio legale nel circondario ove non si è iscritti senza previa comunicazione;
3) se possa negarsi l’iscrizione a colui che presenti un certificato di superamento dell’esame di abilitazione sostenuto attraverso un secondo certificato di compiuta pratica, integrativo di altro già ottenuto e se ciò debba considerarsi illecito disciplinare.
Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“La Commissione rileva che le questioni riguardanti la sussistenza o meno di un illecito disciplinare rientrano nelle competenze del Consiglio dell’Ordine locale, il quale dovrà pertanto dar luogo a procedimenti disciplinari ove ravvisi delle violazioni di carattere deontologico.
Quanto, invece, alle questioni relative alla condotta di coloro che ottengano un secondo certificato di compiuta pratica e riescano, per mezzo di questo, a sostenere con successo l’esame di abilitazione alla professione forense, si ritiene che ad una Pubblica Amministrazione sia inibita la disapplicazione di atti emessi da altra Amministrazione, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela, nel rispetto delle forme e dei termini di legge.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 27 Aprile 2005- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera (quesito)
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