Il quesito (del COA di Lanciano) comprende due diverse questioni:
1) se il sessennio di abilitazione al patrocinio di un praticante avvocato decorra dalla data in cui il Consiglio ha deliberato l’ammissione al patrocinio stesso ovvero, invece ed in ogni caso, dall’anno successivo alla data della prima iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti;
2) se la sanzione dell’avvertimento, comminata a seguito di rituale procedimento disciplinare sia ostativa all’iscrizione dell’avvocato negli elenchi dei difensori dei non abbienti con spese a carico dello Stato.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Quanto al primo quesito si deve precisare che il sessennio dell’abilitazione decorre dalla data del giuramento prestato davanti al Presidente del Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, commi 2 e 3, R.D. 1578/1933 e dell’art. 4, comma primo, R.D. 37/1934.
Quanto alla seconda questione, il legislatore è intervenuto recentemente in materia, con la l. 24 febbraio 2005, n. 25, anche al fine di affrontare dubbi interpretativi quali quelli esposti dal Consiglio dell’Ordine richiedente.
In particolare, le nuove norme chiariscono il rapporto tra giudizio disciplinare ed iscrizione nel registro dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, precisando (art. 2) che può avvenire l’iscrizione del professionista solo in «assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda».
I principali aspetti applicativi della nuova normativa sono stati affrontati nella circolare di Questo Consiglio n. 11-C/2005.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 27 Aprile 2005- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera (quesito)
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