Trattasi di molteplici quesiti.
a) se sia possibile ad un praticante trasferirsi nel corso di un semestre di pratica che non sia l’ultimo;
b) se, in caso di trasferimento in corso di semestre, il praticante trasferito debba ricominciare la pratica relativamente a quel semestre;
c) come, in caso negativo, occorra regolarsi ai fini della certificazione del semestre svolto presso più ordini.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– per quanto sub a), la risposta al quesito è positiva;: in caso contrario vi sarebbe un’indebita limitazione di un diritto costituzionalmente fondato; per quanto sub b) e c), il Consiglio dell’ordine di provenienza deve accertare il periodo di pratica compiuto sotto la propria vigilanza, anche ove questo comprenda una frazione di semestre, mentre il Consiglio dell’ordine di destinazione attesterà il compimento della pratica compiuta sotto la propria vigilanza, facendo valere la continuità della stessa a beneficio del praticante.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 novembre 2003, n. 201
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 201 del 27 Novembre 2003- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
0 Comment