Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina) concerne la valutazione di una convenzione tra una compagnia di assicurazioni e alcuni avvocati, sotto il profilo della compatibilità della stessa con le vigenti prescrizioni in tema di tariffe e codice deontologico.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione ritiene che il visto del Consiglio dell’ordine sulla convenzione sia assolutamente facoltativo, mentre rileva come la valutazione sulla rispondenza della suddetta convenzione alle tariffe e alle regole deontologiche sia tipica funzione di apprezzamento nel caso concreto che spetta al Consiglio dell’ordine, e non possa pertanto essere decisa dal Consiglio nazionale senza interferire indebitamente nelle prerogative dell’ordine locale.

Consiglio Nazionale Forense (rel. il Presidente), parere del 27 novembre 2003, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 196 del 27 Novembre 2003
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment