Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– il DPR n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia) detta, fra l’altro, le norme del patrocinio a spese dello Stato (parte terza), suddividendoli in “generali” e “particolari”; e queste, a loro volta, in quelle per il processo penale (titolo II e III) e in quelle per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario (titolo IV).. Nel titolo IV è contenuta la norma che risponde al quesito in esame. In sostanza, mentre l’art. 109, per il penale, fa decorrere gli effetti del provvedimento di ammissione dalla domanda, l’art. 126, per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario, impone al COA di decidere sulla domanda entro dieci giorni successivi a quello in cui la domanda è stata presentata o è pervenuta, ai fini dell’ammissione dell’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che gli effetti del provvedimento decorrano dal provvedimento medesimo.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 27 novembre 2003, n. 194
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 194 del 27 Novembre 2003- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera (quesito)
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