Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:
– l’art. 1, comma 2, RDL n. 1578/1933 consente la conservazione del titolo di avvocato in capo a chi, “dopo averne acquistato il diritto”, sia stato cancellato per una causa che non sia di indegnità. La legge n. 27/1997 consentì l’iscrizione nell’albo degli avvocati, e, conseguentemente conferì il titolo di avvocato ai soggetti iscritti nell’albo dei procuratori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Chi, a quella data, non era iscritto nell’albo dei procuratori, non ha pertanto ottenuto il diritto di fregiarsi del titolo di avvocato. La risposta al quesito proposto è dunque di segno negativo.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Pauri), parere del 27 novembre 2003, n. 192
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 27 Novembre 2003- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
0 Comment