Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Frosinone) concerne la possibilità per un dipendente pubblico a tempo pieno in aspettativa di essere iscritto nell’albo degli avvocati.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la risposta al quesito non può che essere negativa; l’aspettativa non fa infatti venir meno il rapporto di lavoro subordinato, per cui la fattispecie ricade pienamente nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 3, RDL 1578/1933.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Pauri), parere del 24 ottobre 2003, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 182 del 24 Ottobre 2003
- Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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