Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona) concerne la sussistenza di responsabilità disciplinare per atti commessi da un avvocato in qualità di magistrato onorario, nonché la possibilità per il magistrato onorario di giudicare in controversie nelle quali è parte un collega avvocato del medesimo distretto.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’avvocato che svolge le funzioni di magistrato onorario è soggetto per la sua attività alla disciplina dei magistrati, e nel contempo anche alla disciplina forense, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cui all’art. 5, 2° co., cod. deont. (“l’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria”), in relazione all’art. 38, RDL 1578/1933. E’ altresì necessario che il comportamento del professionista non improntato ai principi di dignità e decoro si configuri anche per il clamore pubblico, particolarmente lesivo del prestigio dell’intera categoria professionale. In ordine alla questione circa la possibilità per il magistrato onorario di giudicare in controversie nelle quali è parte un collega avvocato del medesimo distretto, si osserva che non sussiste obbligo di astensione, giacché non è prevista causa di incompatibilità.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 24 ottobre 2003, n. 181

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 181 del 24 Ottobre 2003
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment