Trattasi di duplice quesito: a) se sia possibile iscrivere nel registro dei praticanti un pubblico impiegato in servizio presso la procura della Repubblica; b) se sia possibile concedere la sospensione della pratica forense in occasione della prestazione del servizio militare come carabiniere, e conseguentemente, se sia possibile comulare il periodo maturato predentemente alla sospensione e quell successivo.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– per quanto sub a) ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 17, RD n. 1578/1933, non sussiste causa di incompatibilità tra la condizione di dipendente pubblico e l’iscrizione nel registro dei praticanti. Conformemente ai principi generali, infatti, le cause di incompatibilità sono sempre oggetto di stretta interpretazione, e non possono essere desunte in via analogica;
per quanto sub b) la risposta al quesito è senz’altro positiva, giacchè il servizio di leva rappresenta l’adempimento di un dovere previsto dalla legge. Il periodo di pratica pregresso andrà cumulato con quello successivo alla sospensione.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 23 Luglio 2003- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera (quesito)
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