Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena) concerne la possibilità per il Consiglio dell’ordine di rilasciare il certificato di compiuta pratica, esaurito il relativo biennio, anche d’ufficio, oltre che su richiesta dell’interessato, e quella di rilasciare il nulla-osta al trasferimento (alla fine dei due anni) anche senza rilascio del certificato di compiuta pratica, ma con mera attestazione della pratica effettuata.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta tempestivamente trasmessa dal relatore, ed adotta il seguente parere:
– alla fine del periodo di pratica e della presentazione della relativa documentazione il Consiglio deve valutare la posizione ai fini della compiuta pratica, e tale valutazione, anche se il relativo certificato non viene richiesto (o ritirato) dall’interessato, preclude il rilascio del nulla-osta al trasferimento ai fini dell’ulteriore svolgimento della pratica, potendo ciò avvenire solo ai fini dello svolgimento dell’attività professionale quale praticante abilitato.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 12 Settembre 2003
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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