Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:
– la Commissione ritiene che in via generale l’attività in questione sia compatibile con l’esercizio della professione forense, ma nei limiti della normativa professionale, richiamata anche dall’art. 5 del regolamento della FIGC. Ciò comporta che la conduzione di singole attività proprie dell’ “agente di calciatori” potrebbero in concreto rivelarsi non conformi ai doveri dell’avvocato. A titolo di esempio si segnala il contegno di cui all’art. 3, comma 7, reg. cit., che consente all’agente di “contattare un calciatore qualora lo stesso non abbia un rapporto contrattuale in essere con una società sportiva”, che non pare rispettare il dovere dell’avvocato di astenersi dal condurre attività di accaparramento di clientela.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 12 Settembre 2003- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
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