Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– in linea di principio si osserva che l’attività svolta per il consumo personale del prodotto realizza un’impresa per proprio conto, la quale come tale non può considerarsi incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Nel caso di specie l’iscrizione nell’albo degli artigiani, che concerne quindi per definizione un’attività industriale, sebbene di dimensioni ridotte, farebbe presumere che l’attività parificata a quella commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. comporti l’incompatibilità di cui all’art. 3 ord. prof. Ovviamente tale presunzione può essere superata dalla prova in concreto circa l’effettività dell’attività esercitata.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 12 Settembre 2003- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera (quesito)
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