Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– non risultando applicabili al caso di specie le norme che facilitano il riconoscimento dei titoli (d. lgsl. n. 115/1992) o l’esercizio della libertà di stabilimento (d. lgsl. n. 96/2001) di avvocati provenienti da paesi aderenti all’Unione europea, la richiesta di iscrizione non pare allo stato accoglibile, a meno che non vi siano trattati o accordi bilaterali rilevanti tra la Repubblica italiana e la Romania. Si consiglia al proposito di rivolgere una richiesta in tal senso al Ministero degli Esteri, o all’Ambasciata di Romania.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 12 Settembre 2003- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera (quesito)
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