Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta tempestivamente trasmessa dal relatore, ed adotta il seguente parere:
– presupposto dell’applicazione del correttivo di cui all’art. 3, n. 2 della tariffa penale è la “identità di posizione processuale”; tale situazione sembra da escludere nell’ipotesi in cui, pur in uno stesso processo, due soggetti siano imputati di omicidi diversi (anche se collegati) e del reato di cui all’art. 416 bis c.p. riferito peraltro a due distinte organizzazioni di stampo mafioso.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 12 Settembre 2003- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera (quesito)
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