Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta tempestivamente trasmessa dal relatore, ed adotta il seguente parere:
– non è consentito che il nominativo di uno studio legale sia indicato quale recapito di una società di intermediazione finanziaria, non tanto e non solo in relazione alle prescrizioni in materia di pubblicità, quanto perché tale circostanza pare porsi in contrasto con i principi di decoro e dignità che reggono l’esercizio della professione forense.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 12 Settembre 2003- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
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