Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la risposta al quesito proposto è di segno negativo. L’art. 8 ord. prof. che abilita i praticanti avvocati al patrocinio entro certi limiti è norma di carattere eccezionale, quindi non suscettibile di interpretazione estensiva, e consente espressamente il patrocinio solo dinanzi ai “tribunali del distretto” (cfr. art. 8, comma 2, ord. prof.).
Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 12 Settembre 2003- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
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