Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– rilevato in termini generali come la legge successiva non incide su di un provvedimento assunto in vigenza della previgente disciplina, in ossequio al principio tempus regit actum, e considerato che il Tribunale competente aveva interpretato la disciplina previgente (art. 17 bis, legge 30 luglio 1990, n.217) come non implicante necessariamente l’iscrizione nell’apposito elenco, pare alla Commissione che, finché non viene modificato il provvedimento originario di ammissione al patrocinio con l’assistenza del difensore in questione, la situazione resti immutata, e il mandato possa essere regolarmente assolto.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 23 Luglio 2003- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
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