Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la fattispecie di cui al quesito rientra certamente nell’art. 3 RDL 1578/1933, giacchè, ai sensi dell’art. 2195 c.c., l’intermediazione di beni e servizi costituisce certamente esercizio di attività commerciale; l’iscrizione nell’albo nazionale dei promotori finanziari è pertanto causa di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 23 Luglio 2003- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (quesito)
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