In relazione alla richiesta di parere di cui in allegato alla presente, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta ed ha deliberato quanto segue.
Trattasi di tre quesiti attinenti le Scuole di specializzazione per le professioni legali; i quesiti concernono le seguenti questioni: a) quando chi frequenta le scuole in oggetto debba iscriversi al registro dei praticanti; b) se chi si iscrive al registro dopo l’ottenimento del diploma debba svolgere uno o due anni di pratica; c) quando possa ottenere il certificato di compiuta pratica chi sia stato iscritto al registro in data 10/12/2002.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– appare opportuno rispondere al quesito dopo aver tracciato i lineamenti essenziali della disciplina riguardante la valenza della frequenza delle Scuole di specializzione per le professioni legali, anche alla luce di precedenti orientamenti già espressi dalla Commissione (cfr. Parere reso al COA di Ancona, in data 6 maggio 2003).
Ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, (in G.U. n. 25 del 30/1/02, p. 13), il diploma conseguito presso le Scuole di cui in oggetto esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale. La frequenza delle predette Scuole è ovviamente compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica cd. “tradizionale” ed in particolare con la frequenza delle udienze; in caso contrario, infatti, considerata la attuale durata biennale delle Scuole di specializzazione, si realizzerebbe un effetto del tutto ultroneo rispetto alla ratio della disciplina vigente, volta ad agevolare l’accesso alla professione per i laureati in giurisprudenza diplomati nelle scuole di specializzazione, giacchè si finirebbe per estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti. Il Consiglio dell’ordine competente sarà pertanto tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica all’iscritto nell’apposito registro che esibisca, all’atto della richiesta, il citato diploma, e la documentazione comprovante l’effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell’ambito del quale il soggetto avrà assistito alle udienze nelle aule di giustizia ed avrà compiuto le altre attività prescritte dalla legge (come risulterà dal libretto della pratica, recante le relative attestazioni dell’avvocato “dominus”). Nel corso del periodo rispetto al quale il praticante intende far valere il titolo del diploma di specializzazione, e nel cui ambito, pertanto, non assisterà alle udienze e non frequenterà lo studio legale, il Consiglio dell’ordine competente non eccepirà allo stesso praticante l’interruzione della pratica.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari, e che solo il possesso del diploma, e non la mera frequenza delle Scuole di specializzazione, comporta l’effetto favorevole di cui al DM citato. Ove pertanto il frequentante la Scuola non dovesse ottenere il diploma, potrà tutt’al più avvalersi della previsione di cui al DPR 101/1990, art. 1, comma 3: la frequenza di un corso post-universitario esonera infatti il praticante dalla sola frequenza dello studio (e non dalle udienze) per il periodo di un anno.
Con specifico riguardo ai quesiti proposti;
a) non pare assumere rilievo alcuno il momento specifico nel quale il soggetto si iscrive al registro dei praticanti; la scelta di tale momento è pertanto rimessa all’autonomia individuale, anche se è ovvio che converrà all’interessato iscriversi quanto prima possibile;
b) chi si iscriva al registro dei praticanti dopo aver conseguito il diploma di specializzazione dovrà ovviamente svolgere un anno di pratica forense;
c) chi ha ottenuto l’iscrizione nel registro praticanti in data 10/12/2002 non potrà ottenere il certificato di compiuta pratica prima del 10/12/2004.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 luglio 2003, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 23 Luglio 2003- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
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