Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Asti) concerne la compatibilità tra l’iscrizione nell’albo e la titolarità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Constatata l’assenza del relatore, il quesito è rinviato alla prossima seduta.
Considerata l’urgenza, il segretario provvede in data 28-1-03 a redigere il parere, su invito del Presidente. Il parere è reso nei termini seguenti.
Il quesito concerne la compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e la titolarità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un ente pubblico.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– La Commissione ritiene che non sussista incompatibilità nel caso prospettato, purché nell’ambito della natura giuridica privatistica del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si preveda comunque l’effettuazione delle prestazioni in condizioni di autonomia e senza vincolo di subordinazione. Sussisterebbe invece causa di incompatibilità ove i termini del rapporto dovessero evolvere nel senso della subordinazione o della cd. “parasubordinazione”, figura ricorrente allorquando – come accade sempre più di frequente – ci si trovi di fronte a contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i quali si offre veste giuridica formalmente diversa ad un rapporto di vera e propria dipendenza.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 24 Gennaio 2003
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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