Il quesito (del Comune di Cecina) concerne la possibilità si svolgere la pratica presso l’ufficio legale del Comune.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione conferma l’orientamento già espresso – cfr. parere n. 97/1996, in V. Panuccio (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense (1994-1997), Milano 1998, 106-107 – in forza del quale un laureato in giurisprudenza può essere ammesso alla pratica forense con frequenza di un ufficio legale di un ente pubblico, con attestato d’ammissione sottoscritto da un avvocato facente parte dello stesso ufficio ed iscritto nell’elenco speciale. Ovviamente la pratica dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge e sarà oggetto dei previsti controlli da parte del Consiglio dell’ordine competente. Il parere è dunque positivo. Per quanto concerne le modalità del rapporto e la previsione o meno di oneri diretti o indiretti a carico dell’ente, la questione non rientra evidentemente nelle competenze della Commissione.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 24 Gennaio 2003
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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