Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia) concerne il dovere dell’avvocato di informare il Consiglio dell’ordine in caso di patrocinio per azione promossa contro un collega (art. 22 c.d.)

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– Il parere può limitarsi all’aspetto generale di cui all’art. 22 del citato codice deontologico. In questi termini la informazione al Consiglio dell’ordine appare doverosa. Tuttavia, per l’ultima parte del comma 2 dello stesso articolo, occorrerà condurre in concreto una indagine di merito.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 166

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 166 del 29 Novembre 2002
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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