Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– Il parere può limitarsi all’aspetto generale di cui all’art. 22 del citato codice deontologico. In questi termini la informazione al Consiglio dell’ordine appare doverosa. Tuttavia, per l’ultima parte del comma 2 dello stesso articolo, occorrerà condurre in concreto una indagine di merito.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 166 del 29 Novembre 2002- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
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