Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa) concerne la possibilità di accedere, per l’esponente, agli atti dell’istruttoria preliminare, in caso di archiviazione.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– La Commissione osserva che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica anche agli Ordini professionali, che, avendo natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti ed autonome, sono soggetti a tale disciplina e devono dotarsi del regolamento dell’art. 24, comma 4, della legge medesima, per individuare le categorie di documenti, da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 dello stesso articolo. Ne deriva che il diritto all’accesso è un vero e proprio diritto soggettivo e che le ipotesi di esclusione dell’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 24, cui i regolamenti devono adeguarsi nell’indicazione dei documenti da sottrarre alla regola. Il diritto di accesso, peraltro, trova anche dei limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. St., sez. IV, 24.2.2000 n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento e non per i soggetti di cui all’art. 10. Ora, quando un procedimento disciplinare viene iniziato per sollecitazione, per vicende proprie di un soggetto (art. 38, terzo comma, R.D.L. n. 1578/1933) che, anche se non destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale, tuttavia può averne pregiudizio (seconda parte del primo comma dell’art. 7), questi può prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti, “salvo quanto previsto dall’art. 24” (art. 10).
Conclusivamente la Commissione ritiene che, nel caso concreto, non pare ipotizzabile che il “ricorrente” possa avere pregiudizio dalla archiviazione, e, pertanto, risponde negativamente ai due quesiti.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 164 del 29 Novembre 2002
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment