Trattasi di sollecito di richiesta di parere. Il parere era stato richiesto dall’ordine di Perugia, ma non presentava i consueti requisiti di generalità ed astrattezza, prestandosi piuttosto ad integrare un caso eventualmente rilevante in sede giurisdizionale di fronte al CNF. In questi termini era stato risposto una prima volta all’ordine richiedente. Di fronte ad ulteriore successiva richiesta, la Commissione aveva licenziato in data 5 aprile 2002 apposito parere (prot. n. 31/02), nei seguenti termini:
“Il quesito concerne la possibilità per un laureato in giurisprudenza di patrocinare innanzi al giudice di pace.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– il semplice laureato in giurisprudenza non è autorizzato, in base alle norme vigenti, a prestare alcuna attività di patrocinio innanzi qualsiasi autorità giudiziaria. Nei limitati casi in cui è consentito di stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, è la parte stessa che viene autorizzata dalla legge a difendersi da sola. La risposta al quesito non può pertanto che essere negativa.”
Dalla documentazione pervenuta successivamente alla Commissione, emerge che il soggetto è in possesso di abilitazione al patrocinio.
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– sulla base dell’esame degli atti pervenuti, è del tutto evidente che il praticante abilitato al patrocinio possa patrocinare di fronte al giudice di pace. La Commissione, nel prendere atto di avere valutato la questione sulla base di elementi parziali ed incompleti, raccomanda al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia di fornire indicazioni più precise in ordine alle questioni prospettate, se del caso compiendo un minimo di attività istruttoria, e non limitandosi a rispedire al CNF con lettera di accompagnamento le richieste pervenute da avvocati e praticanti afferenti all’ordine locale.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 160 del 31 Luglio 2002- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
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