Quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo

Trattasi di n. 2 quesiti (il quesito sub 2 è assorbito dal quesito sub 1): 1) due difensori che hanno prestato congiuntamente patrocinio possono presentare due parcelle disgiuntamente? 2) e 3) esiste un limite alla facoltà del pubblico dipendente di nominare difensori per un procedimento penale?
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
1) l’art. 7 del tit. II delle disposizioni generali della tariffa (d.m. 5 ott. 1994, n. 585) dispone che “nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato”. Si deve quindi rispondere affermativamente al primo quesito, fermo restando che la richiesta di rimborso alla P.A. impone, anche nella quantificazione, un’altra e non proposta valutazione giuridica;
2) e 3) l’imputato ha diritto a non più di due difensori, ai sensi dell’art. 96 cpp.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 134 del 05 Aprile 2002
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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