Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Camerino) attiene alla possibilità di applicare la sospensione cautelare ex art. 43 RDL 1578/1933 ad un professore universitario a tempo pieno iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 11 DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– atteso che, ai sensi dell’art. 11 DPR n. 382/1980, i professori universitari a tempo pieno possono esercitare la professione, seppure in casi particolari indicati dalle norme, è possibile applicare la sospensione cautelare limitatamente a tali attività, sempreché sussistano i presupposti di legge e cioè siano stati emanati dall’autorità giudiziaria provvedimenti previsti dal nuovo codice di procedura penale omologhi al mandato o all’ordine di accompagnamento, e che vi sia il cd. strepitus fori.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 marzo 2002, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 129 del 04 Marzo 2002
- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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