Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli) attiene all’obbligo di reperibilità di cui alle recenti innovazioni normative in tema di difesa d’ufficio, ed in particolare al presunto dovere di dotarsi di telefono cellulare.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– ritiene la Commissione che all’obbligo di reperibilità di cui alle vigenti norme in materia di difesa d’ufficio possa ottemperarsi anche con altri strumenti tecnologici, alternativi ed equipollenti al telefono cellulare (ad es. i cd. “cercapersone”), e che il ricorso all’utilizzo del telefono cellulare, validamente disposto dal Consiglio dell’ordine competente come modalità di reperimento del difensore di ufficio, non possa in ogni caso divenire motivo di esclusione dall’elenco di legge per gli avvocati i quali, eccependo fondati motivi, non possano o non vogliano farne uso.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 gennaio 2002, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 99 del 29 Gennaio 2002
- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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