Il Consiglio (dell’Ordine degli Avvocati di Mantova) richiede alla Commissione di più dettagliatamente indicare ed esplicitare le motivazioni che hanno fondato il precedente parere, reso nel senso che le cariche di vicepretore onorario e di giudice di pace siano equiparabili al fine di sommare i periodi occupati per lo svolgimento delle funzioni nell’uno e nell’altro ufficio.

Dopo ampia discussione la Commissione non ha alcuna difficoltà a chiarire che la equiparazione è stata intesa nel senso che i giudici di pace svolgono le medesime attività dei giudici togati, con assoluta parità di funzioni (come recentemente ritenuto espressamente da Corte di cassazione, sez. lav., 2 gennaio 2002, n. 16), e pertanto i periodi di attività impiegati nell’una e nell’altra funzione vanno sommati al fine del calcolo degli anni di cui all’art. 30 della legge professionale, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.
In questi sensi e limiti va interpretato e chiarito il precedente parere.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 91 del 10 Maggio 2002
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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