Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

La Commissione ritiene di non potersi esprimere, giacché il caso prospettato non sembra suscettibile di integrare una fattispecie generale ed astratta, ma risulta invero specifico e relativo ad una vicenda concreta, che potrebbe costituire oggetto di cognizione del CNF in sede giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 10 maggio 2002, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 89 del 10 Maggio 2002
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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