Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– quanto al primo profilo, la Commissione osserva che, ai sensi dell’art. 42 quater RD 30.01.1942, n. 12 e successive modifiche (ord. giudiziario), i giudici onorari presso i tribunali avvocati non possono esercitare la professione dinanzi gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni, e di conseguenza non possono rimanere iscritti nell’albo di quell’ordine;
quanto al secondo profilo, si osserva che il parere può essere espresso solo se richiesto dall’autorità competente, ed in tale caso deve essere reso anche con la segnalazione della eventuale incompatibilità.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 81 del 05 Aprile 2002- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
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