Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– il semplice laureato in giurisprudenza non è autorizzato, in base alle norme vigenti, a prestare alcuna attività di patrocinio innanzi qualsiasi autorità giudiziaria. Nei limitati casi in cui è consentito di stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, è la parte stessa che viene autorizzata dalla legge a difendersi da sola. La risposta al quesito non può pertanto che essere negativa.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 80 del 05 Aprile 2002- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
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