Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la richiesta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’accesso ai documenti consiliari al terzo che ne faccia motivata richiesta è consentito solo, come enunciato dal Consiglio di Stato (Cons. St., ad. plen., 4 febbraio 1995, n. 2), ove sussista un comprovato e specifico interesse “personale” e “concreto” (escludendosi il diritto nell’ipotesi che tali interessi abbiano natura meramente “economica”) per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, sempre però nel rispetto del diritto alla riservatezza per i casi in cui la divulgazione concerna documenti che riguardino la vita privata o professionale di persone fisiche.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 149 del 03 Ottobre 2001- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
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