Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chiavari) è duplice, e può essere articolato nelle seguenti questioni: a) se sia possibile effettuare la pratica forense in un altro paese dell’Unione europea; b) dove il praticante che abbia svolto la pratica all’estero possa sostenere l’esame di abilitazione.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– per quanto sub a): non vi è motivo per discostarsi dai precedenti pareri (n.8/1995, n. 11/1995, n. 163/1997, n. 166/1997), per i quali, il quadro normativo, che disciplina la pratica forense, delineato dal D.P.R. n. 101/1990, consente lo svolgimento della pratica all’estero, presso lo studio di un avvocato italiano o straniero, purché accompagnato dalle prescritte venti udienze semestrali e adeguatamente dimostrato al Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’allegazione dell’avvocato, ai fini dell’accertamento dell’effettività della pratica e del rilascio della certificazione di compimento della stessa;
– per quanto sub b): stante la permanenza dell’obbligo del praticante di assistere alle udienze, il luogo dove questi può sostenere l’esame di Stato è quello del distretto di Corte d’appello dove ha frequentato le relative udienze.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 142 del 03 Ottobre 2001
- Consiglio territoriale: COA Chiavari, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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