Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– è corretto procedere prima alla cancellazione dall’Albo per incompatibilità, attesa la constatazione del rapporto di pubblico impiego.
Per quanto concerne poi la iscrizione nell’albo speciale è necessario verificare se i richiedenti sono dipendenti di uno degli enti pubblici cui fa riferimento l’art. 3 r.d.l. 1538/1933, e se lo statuto o il regolamento prevede la formale istituzione di un ufficio legale, e se il dipendente pubblico svolge la sua opera in via esclusiva presso il predetto ufficio effettivamente costituito.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 141
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, ordinanza n. 141 del 03 Ottobre 2001- Consiglio territoriale: COA Crotone, delibera (quesito)
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