Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro) concerne la questione se l’opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto da un collega rientri nella fattispecie di cui all’art. 22 c.d.f., e cioè nel concetto di “iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega”, e comporti pertanto l’obbligo di segnalazione al Consiglio dell’ordine competente, affinché questo esperisca il tentativo di conciliazione.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un collega non sembra rientrare propriamente in una iniziativa giudiziaria promossa nei confronti del collega ed integrare pertanto la fattispecie di cui all’art. 22 c.d.f., con conseguenti obblighi di comunicazione al Consiglio dell’ordine competente. La risposta al quesito proposto è pertanto di segno negativo.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 137 del 03 Ottobre 2001
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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