Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– al quesito deve rendersi risposta positiva, nel senso cioè della applicabilità della sanzione della sospensione anche ai praticanti avvocati non abilitati al patrocinio, in considerazione della natura e delle caratteristiche delle attività che possono essere svolte dal praticante avvocato.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 121 del 21 Novembre 2001- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
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