Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
per quanto sub a): la Commissione ritiene che, in linea di principio, non sia da considerarsi deontologicamente scorretta la pratica di fornire consulenze legali on line, essendo la rete internet un mero strumento attraverso il quale comunicare e trasmettere la prestazione professionale. Ciò ovviamente purché la consulenza sia prestata nel rispetto dei principi forniti dal codice deontologico forense;
per quanto sub b) e sub c): del pari non sembra deontologicamente scorretto che detta consulenza sia prestata ai singoli appartenenti ad un ordine professionale, ovviamente da legale iscritto nell’albo degli avvocati, e con il rispetto delle regole deontologiche e delle vigenti tariffe professionali.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 114 del 21 Novembre 2001- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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