Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino) concerne la ammissibilità della costituzione di uno studio associato tra avvocato e praticante abilitato.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Non vi è motivo per discostarsi dal parere n. 136/1997, reso da questa Commissione, per il quale il praticante avvocato, abilitato al patrocinio, è considerato, dalla disciplina legislativa in vigore, alla stregua di un qualsiasi professionista forense e può, pertanto, far parte di un’associazione.
Vanno ricordate la decisione 21.1.1999 n. 5 della Corte Costituzionale (sulla legittimità costituzionale dell’art. 8 R.D.L. 1578/1933) e la legge 479/1999 (sui limiti attuali del patrocinio dei praticanti), che rendono il patrocinio del praticante parificato a quello dell’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 74 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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