Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari) concerne la possibilità di richiedere alla parte soccombente la voce relativa al rimborso forfettario spese generali (10%), allorquando il giudice abbia omesso di indicare tale voce nella liquidazione delle spese, e si sia limitato a pronunziare condanna agli “accessori di legge”.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Per l’art. 15 della tariffa forense, “è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 10% sull’importo degli onorari e dei diritti”, che può essere posto a carico della parte soccombente, trovando anch’esso fondamento nel principio della soccombenza, dettato dall’art. 91 cod. proc. civ.. Ne deriva che appartiene al Giudice di liquidare e includere quel 10% fra le spese processuali da porre a carico della parte soccombente; e, se non liquidato, la parte vittoriosa non può precettarlo, ma può avere motivo di impugnazione, posto che non trattasi di onere accessorio, come il rimborso dell’IVA e del contributo alla Cassa Forense.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 70 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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