Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
-. La tariffa forense, adottata con D.M. 5.10.1984, in materia giudiziale civile (tabella B, sub I n. 21), considera soltanto la corrispondenza informativa con il cliente. Poiché deve escludersi un vuoto normativo per l’altra corrispondenza, che costituisce, comunque, attività da retribuirsi, questa deve considerarsi attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, e si applica la relativa tariffa stragiudiziale: il n. 2 sub B, per le semplici lettere; il n. 1 sub B/b, per le lettere che contengono pareri che importino informativa e studio particolare.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 68 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
0 Comment