Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la richiesta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione ritiene che la disposizione di cui al 2° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 101/1990, pur nell’ambiguità dell’enunciazione, vada interpretata nel senso che la pratica debba essere svolta presso lo studio di un avvocato che sia iscritto da almeno due anni, onde consentire al praticante di avvalersi della guida di un dominus che abbia un minimo di esperienza professionale”.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
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