La Commissione, stante l’importanza della questione, delibera di rimettere il caso alla cognizione del Consiglio nazionale in sede amministrativa, con allegata la seguente proposta di parere:
– L’obbligo del Consiglio di trasmettere ad altro Consiglio dell’Ordine le pratiche disciplinari sussiste solo allorquando parte indagata sia un Consigliere dell’Ordine non quando il Consigliere dell’Ordine assuma la posizione di soggetto esponente. Ove, peraltro, sussista connessione tra esposti reciproci tra un Avvocato e un Consigliere è opportuno che ambedue le questioni siano trasferite ad altro Consiglio dell’Ordine: in questo caso non si realizza esame da parte del Consiglio della pratica nella quale il Consigliere sia parte indagata, trattandosi di semplice riscontro esterno dell’oggetto della questione (ai fini della valutazione dell’altra pratica, oggetto di specifico esame in ordine all’opportunità del trasferimento).
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 65 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
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