Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Limiti – Fattispecie

In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, va esclusa la illiceità deontologica quando le frasi utilizzate non eccedono i limiti di una critica più acerba – se, come nella specie, riferita alla giovane età ed alla modesta esperienza professionale dell’incolpato – che aspra, senza peraltro assumere quei toni oggettivamente irriguardosi che giustificano la sanzione. In particolare, la reazione, da parte del professionista, alle affermazioni dell’ex cliente in ordine alla asserita non corretta esecuzione del mandato difensivo deve ritenersi proporzionata alla gravità dell’accusa, da costui mossa al proprio difensore, di essere venuto meno a lealtà e correttezza. Allo stesso modo, l’invito al proprio COA a non prestar fede ad affermazioni dettate soltanto dalla volontà di non pagare il corrispettivo di una prestazione dall’esito sfavorevole costituisce contegno che non eccede la misura di una critica contenuta in limiti accettabili e certamente non irriguardosi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 1 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TACCHINI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 212

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 01 Luglio 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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